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Ordinanza — n. 17139/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a conviction for tobacco trafficking, ruling the second ground of appeal inadmissible. The appellant argued for a higher penalty based on an aggravating circumstance, but the Court of Appeal had already summarized this argument in its judgment. Since the appellant failed to contest the completeness of this summary, the Court held the complaint was inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A complaint regarding an aggravating circumstance is inadmissible if the appellant does not contest the completeness of the second-instance court's summary of the appeal grounds.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal completeness of summary aggravating circumstance procedural law tobacco trafficking

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.

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Testo completo

nato a NAPOLI il 19/02/1977 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Ruggiero Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte territoriale lo ha assolto per il reato di ricettazione di cui al capo B) e rideterminato la pena in relazione alla detenzione di chilogrammi 920 circa di tabacchi lavorati esteri, in parte rinvenuti nell'auto nella disponibilità del ricorrente e in altra parte rinvenuti nell'auto nella disponibilità del coimputato nonché in un box.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'aumento di pena previsto dell'aggravante di cui all'art. 291 ter, comma uno, DPR 43/1973, non sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'aggravante contestata. In relazione al primo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489) Nel caso di specie il giudice a quo ha evidenziato la personalità dell'imputato che ha precedenti specifici anche per reati gravi e l'assenza di elementi che attestano l'allontanamento definitivo dal settore del traffico illecito di tabacco.

In relazione al secondo motivo di ricorso, si osserva che secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl consigliere estensore fl CANCF Y', R92\ Il Presid te M ro 26 Di Stasi - Agario