Cassation dismissed appeals against drug trafficking convictions for failed 'triviality' and sentencing proportionality arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals by Senatore Alfonso and Cuozzo Damiano regarding their convictions for drug trafficking. The court found the facts proven through intercepted communications and rejected claims that minor quantities of hashish and marijuana constituted 'trivial' offenses or warranted reduced penalties. The decision upheld the lower court's application of the law, noting the defendants' status as organizers under home detention and the specific circumstances of the drug sales.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 4 e 5 D.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The court rejects triviality defenses when the defendant acts as an organizer under home detention and the quantity sold exceeds minimal thresholds, while confirming that sentencing must be proportionate to the specific circumstances and that generic mitigating circumstances require a one-third reduction in fines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posti da: SENATORE ALFONSO nato a VIETRI SUL MARE il 19/01/1947 CUOZZO DAMIANO nato a OLEVANO SUL TUSCIANO il 02/01/1957 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Senatore Alfonso e Cuozzo Damiano ricorrono per cassazione avverso la sentenza di condanna in relazione, per quanto riguarda Senatore Alfonso, alla cessione di un campione di amnesia di un campione di hashish come "provini" di eventuale successivo acquisto e alla consegna di kg 1 di hashish, per quanto riguarda Cuozzo Damiano, in relazione all'acquisto di grammi 100 di marijuana da destinare allo spaccio in due occasioni separate.
Il ricorso di Senatore Alfonso è affidato a due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 73 comma 4, D.P.R.309/1990, in relazione ai due episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo droga leggera, evidenziando che non vi è stato alcun sequestro di sostanza stupefacente e lamentando l'assenza di prove univoche inerenti alla colpevolezza. Con il secondo motivo si duole in ordine al diniego del riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R.309/1990, in relazione ai due episodi di cessione di marijuana e di hashish in quantitativi minimali come assaggi o provini.
Il ricorso di Damiano Cuozzo è affidato a due motivi. Con il primo lamenta violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Il giudice a quo, pur essendo stati riqualificati i fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, ha determinato la pena base in misura tre volte superiore al minimo edittale senza fornire una adeguata motivazione. Con il secondo motivo si duole in ordine all'aumento di pena pecuniaria applicata per i reati in continuazione. Anche la pena pecuniaria, una volta concesse le attenuanti generiche avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta di un terzo come è avvenuto per la sanzione detentiva.
Il ricorso di Senatore è manifestamente infondato, in quanto reiterativo di doglianze già esaminate dai giudici di merito e di natura fattuale. In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha infatti ritenuto pienamente provati i fatti concernenti gli scambi di provini di sostanza stupefacente e la vendita di un chilo di hashish a tale Acerno, in quanto chiaramente desumibili dal contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioni intercorse all'interno e nei pressi dell'auto del cessionario, per il quale, peraltro, è intervenuta sentenza di condanna.
Le numerose telefonate intercorse tra il Senatore e il cessionario forniscono prova della circostanza che le consegne avvenivano per il tramite di un soggetto inviato dal Senatore. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, non solo con riferimento alla vendita di un chilo di hashish, ma anche con riferimento ai due episodi di scambio di "provini" di sostanza stupefacente. Il giudice ha evidenziato che, sebbene il dato ponderale non fosse ostativo, tuttavia il fatto non assume i connotati della lieve entità, considerando che il Senatore si è reso artefice della condotta contestata mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare in esecuzione di una pena per fatti di narcotraffico e che si avvaleva di un'organizzazione ricorrendo anche a un emissario, non potendo egli personalmente uscire di casa.
Quanto al ricorso di Cuozzo, si evidenzia che il giudice ha accolto le doglianze formulate con l'atto d'appello e riqualificato i fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, e concesso le circostanze attenuanti generiche, applicando la pena finale di un anno e sei mesi di 1reclusione e di euro 2.000 di multa. La pena base è stata determinata in misura superiore al minimo edittale ma non al medio edittale, considerato che si è trattato di grammi 100 di marijuana che vengono acquistati all'ingrosso dagli spacciatori a euro 250 e venduti al dettaglio a euro 1.000 e che la condotta non ha natura occasionale, essendo stati smerciati ulteriori 100 grammi.
Nè è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288) Quanto alla doglianza concernente la pena pecuniaria, si osserva che essa è stata ridotta ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. da euro 2.400 a euro 1.600 di multa, diminuzione pari a un terzo.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M