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Ordinanza — n. 17134/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for failing to re-evaluate facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Hadoufane Tarik's appeal against his conviction for possessing 16.3 grams of cocaine hidden under his roof. The court rejected arguments claiming the conviction relied solely on co-defendants' presence or that the evidence was insufficient. It ruled that the lower courts correctly inferred Tarik's responsibility based on his residence and knowledge of the hiding spot, noting his appeal merely proposed alternative factual scenarios without new evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or propose alternative factual reconstructions in cassation appeals, limiting its role to checking for legal errors and manifest illogicality in the lower courts' reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal drug possession factual re-evaluation inadmissible appeal criminal procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: HADOUFANE TARIK nato il 01/07/1987 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Hadoufane Tarik ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato per la detenzione di 9 involucri di cellophane termosaldati, contenenti grammi 16,30 di cocaina destinata alla successiva cessione, unitamente a un bilancino di precisione, nascosti sotto i coppi del tetto della sua abitazione.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione e travisamento della prova. Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata esclusivamente sul fatto di risiedere nell'abitazione in cui si trovavano gli altri coimputati e ove è stato rinvenuto lo stupefacente. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha analizzato compiutamente le doglianze formulate con l'atto d'appello in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando che esse si limitano a formulare ipotesi alternative della ricostruzione dei fatti senza fornire alcun elemento fattuale idoneo ad escludere la responsabilità del ricorrente.

La circostanza per cui all'interno dell'abitazione vi fossero altri due soggetti in stato di agitazione e che durante il controllo gli operanti abbiano udito dei rumori, non esclude l'attribuzione del fatto all'imputato, il quale si trovava in stato di detenzione domiciliare presso l'abitazione, quindi era sempre presente in casa e, pertanto, era a conoscenza dei luoghi idonei a nascondere lo stupefacente, ritenendo ragionevole affermare che sia stato proprio egli ad occultare lo stupefacente sul tetto o indicare tale nascondiglio per evitare i controlli.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M