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Ordinanza — n. 17133/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug charges, rejecting generic mitigation due to strategic plea withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17133/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Mirko Largitto's appeal against his conviction for drug trafficking. Largitto argued that his partial withdrawal of appeal grounds constituted resipiscence warranting generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellate court rejected this, noting the withdrawal was a defensive strategy rather than genuine remorse, and the lower court correctly denied mitigation based on the explicit admission of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of specific appeal grounds does not automatically constitute resipiscence for generic mitigation if driven by defensive strategy or utilitarian intent rather than genuine remorse.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances resipiscence requirement drug trafficking conviction appeal withdrawal strategy admission of guilt Cassazione Roma penal procedure law attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis c.p.
Il ricorrente evidenzia che secondo giurisprudenza costante la rinuncia ai motivi di impugnazione costituisce manifestazione di resipiscenza da parte dell'imputato che consente la concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025
Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017
Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

sul ricorso proposto da: LARGITTO MIRKO FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/01/1988 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Mirko Francesco Largitto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato per numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando di aver parzialmente rinunciato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, ai motivi di impugnazione, insistendo sul motivo inerente al trattamento sanzionatorio.

Specifica che la Corte territoriale ha valutato la condotta processuale dell'imputato in senso positivo e rideterminato il trattamento sanzionatorio, riducendo l'aumento di pena applicato a titolo della continuazione, ma tuttavia, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente evidenzia che secondo giurisprudenza costante la rinuncia ai motivi di impugnazione costituisce manifestazione di resipiscenza da parte dell'imputato che consente la concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha evidenziato la particolare gravità dei fatti contestati consistiti in cessioni di droghe anche pesanti e ha affermato che la richiesta di riconoscimento delle circostanze generiche richiama in modo generico il comportamento processuale tenuto, senza specificare in alcun modo la richiesta, considerato che certamente la scelta del rito non rileva ai fini della concessione di attenuanti generiche.

Si specifica infatti che non è valorizzabile, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, l'intervenuta rinuncia a taluni motivi di appello, trattandosi di strategia difensiva, insuscettibile, come tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore, affermandosi, al contrario, che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025 Rv. 288609;

Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M