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Ordinanza — n. 17132/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance as a matter of trial merits not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17132/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Vito Polieri's appeal against his conviction for cocaine possession for trafficking. The lower court balanced generic mitigating circumstances against the contested recidivism, deeming the conduct's actual gravity sufficient to justify the sentence. The court ruled that this balancing exercise is a discretionary power of the trial judge and cannot be reviewed on appeal unless the reasoning is logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the trial judge's evaluative power, which is unreviewable on appeal provided the reasoning is congruent with the statutory parameters.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review limits sentencing balance generic mitigating circumstances recidivism equivalence trial judge discretion cocaine trafficking cassation inadmissibility

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".
art. 73 D.P.R.309/1990
Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta".
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020 Ud.
Conf. n. 10379/1990
279838; Conf. n. 10379/1990, Rv.
n. 3163/1988
184914; n. 3163/1988, Rv.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: POLIERI VITO nato a BARI il 17/07/1970 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Vito Polieri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti rispetto alla contestata recidiva. Evidenzia che il giudice da un lato ha qualificato il fatto ai sensi dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma quinto dell'art. 73 D.P.R.309/1990, dall'altro ha fatto richiamo, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla "effettiva gravità della condotta". La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 331_14 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). La Corte territoriale ha affermato, con motivazione non sindacabile in questa sede, di voler disattendere la richiesta di prevalenza e, pur affermando che il ricorrente ha reso dichiarazioni auto accusatorie e consegnato agli operanti l'intero quantitativo di sostanza detenuta, ha ritenuto adeguato il regime di equivalenza in ragione della effettiva gravità della condotta, considerato che si contesta la detenzione di due involucri contenenti ciascuno 100 grammi di cocaina.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M