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Ordinanza — n. 17112/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual attack on the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17112/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Leonardo Dascola's appeal against a €1,000 fine for carrying knives inadmissible. Dascola argued the court improperly linked the discovery of weapons to an unspecified 'aggression' without explicit reasoning in the judgment. The court rejected this because the appeal merely criticized the literal wording without challenging the actual facts or legal basis of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 975; An appeal is inadmissible if it attacks the sentence solely on the basis of the literal content of the reasoning without challenging the facts or the legal grounds upon which the decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded carrying knives specific factual attack procedural dismissal porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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Art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 975
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Testo completo

o la sentenza 17/05/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Leonardo Dascola avverso la sentenzain data 17.5.2022 del Tribunale di Reggio Calabria di condanna alla pena di 1.000 euro diammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 975;Rilevato che il ricorso, a fronte della motivazione della sentenza impugnata cherichiama la circostanza oggettiva del rinvenimento di due coltelli nell’auto alla cui guida sitrovava Dascola, lamenta genericamente che il giudice abbia collegato tale condotta ad unanon meglio specificata “aggressione”, di cui tuttavia non si torva traccia nella pronuncia delTribunale;Considerato, pertanto, che il ricorso muova alla sentenza una censura del tuttosganciata dal contenuto letterale della motivazione, senza in alcun modo attaccare le ragioniposte a base della decisione di condanna;Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifestainfondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ed al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI