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Ordinanza — n. 17091/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17091/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defending lawyer was not registered on the special bar roll required for filing before this court. Although the lower court had converted the original complaint into an appeal, the Court held that this procedural conversion could not cure the initial defect of standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: The requirement for a lawyer to be registered on the special bar roll is a condition of admissibility that cannot be remedied by the subsequent conversion of a complaint into an appeal.

Parole chiave

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special bar roll registration inadmissibility of appeal defect of standing procedural conversion court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico cancellazione dall'albo avvocati ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
354 del 1975;Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto noniscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto,a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
354 del 1975;Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto noniscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto,a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova
(Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013, Hasani
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Testo completo

dinanza del 27/03/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso – così riqualificato dal giudice di merito il reclamo originariamentepresentato – del difensore di Vincenzo Licciardi avverso il provvedimento con cui in data27.3.2025 il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato una richiesta di colloquio visivocon il fratello detenuto in regime di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975;Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto noniscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto,a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.;Considerato che la conversione del reclamo originario, qualificato come ricorso incassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione delricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzaresanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, su cui non può influire ilprincipio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01;

Sez. 3, n. 48492del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013,Hasani, Rv. 256835 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di eurotremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE FRANCESCO CENTOFANTI