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Ordinanza — n. 17012/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded remission request due to lack of local disturbance. The court rejected the request as vague and generic. The defense's arguments were deemed insufficient to justify a hearing postponement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17012/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for remission of the hearing inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The applicant, Matteo Pietro, sought a postponement due to his lawyer's alleged health issues, but the court found the reasons vague and generic. The court ruled that such arguments do not constitute a local situation capable of disturbing the proceedings, as the written record suffices for the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: A request for remission of a cassation hearing is inadmissible if the reasons are manifestly unfounded, vague, or generic, failing to demonstrate a local situation that disturbs the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal remission of hearing manifestly unfounded local disturbance procedural impediment defense lawyer written record prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
pen., non prevede la partecipazione delle parti e il contraddittorio è assicurato, rispetto alla proposta di inammissibilità, attraverso la produzione cartolare che le parti possono inviare al Collegio, nei termini di cui all'art. 6111 cod.
art. 610 cod. proc. pen
art. 6111 cod. proc. pen
pen., non prevede la partecipazione delle parti e il contraddittorio è assicurato, rispetto alla proposta di inammissibilità, attraverso la produzione cartolare che le parti possono inviare al Collegio, nei termini di cui all'art. 6111 cod. proc. pen.;
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Testo completo

sta di rimessione proposta da: MATTEO PIETRO nato a CASSINO il 19/09/1972 trasmessa con ordinanza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO;visti gli atti; esaminati i motivi della richiesta di rimessione di Pietro Matteo e la documentazione prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza dal difensore, avvocata Virginia Cerullo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che la richiesta dell'avvocata Cerullo, se intesa come richiesta di rinvio dell'odierna udienza per legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore in quanto impossibilitato a partecipare all'udienza è manifestamente infondata poiché nella nel giudizio per cassazione l'udienza fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., non prevede la partecipazione delle parti e il contraddittorio è assicurato, rispetto alla proposta di inammissibilità, attraverso la produzione cartolare che le parti possono inviare al Collegio, nei termini di cui all'art. 6111 cod. proc. pen.;

Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento proposta da Pietro Matteo è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che sono parimenti inammissibili le deduzioni difensive che ne reiterano le argomentazioni;

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.MN CAN(' 026 *Fumi