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Ordinanza — n. 17010/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of review on sentencing agreement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17010/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance sentence based on a sentencing agreement, arguing the court failed to evaluate specific acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled that appeals against such agreements are inadmissible when they concern the parties' consent or the prosecutor's approval, which were explicitly waived by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance sentences based on sentencing agreements are inadmissible if they challenge the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the content of the agreement, as well as grounds for acquittal that have been waived.

Parole chiave

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sentencing agreement inadmissible appeal waived grounds second instance prosecutor consent attenuazione libera della pena rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto articolo; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Rilevato che FADILI Mustapha ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, in data 03/10/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto articolo; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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Testo completo

nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che FADILI Mustapha ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Milano, in data 03/10/2025, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto articolo; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale previa rinuncia agli altri motivi di appello; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M12 26 it Funi ma Saotfú