Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of immediate dismissal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible against a plea bargain sentencing decision. The appellant argued for a review of immediate dismissal grounds, but the Court found the censure manifestly unfounded. The decision rests on the established rule that such appeals are barred when the sentencing pronouncement itself implies the absence of dismissal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against a sentencing decision is inadmissible if the decision deduces the absence of immediate dismissal grounds, as the law limits review to explicitly indicated violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato il 02/12/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che HAMMAMI Nabil, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 21/10/2025 dal Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla insussistenza di cause di immediato prosciglimento; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammi P.Q.M