Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17008/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of immediate dismissal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible against a plea bargain sentencing decision. The appellant argued for a review of immediate dismissal grounds, but the Court found the censure manifestly unfounded. The decision rests on the established rule that such appeals are barred when the sentencing pronouncement itself implies the absence of dismissal causes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against a sentencing decision is inadmissible if the decision deduces the absence of immediate dismissal grounds, as the law limits review to explicitly indicated violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing immediate dismissal grounds cassation inadmissibility manifestly unfounded censure Art. 448 cod. proc. pen. motivi di cassazione condono delle spese procedurali revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 21/10/2025 dal Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 21/10/2025 dal Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato il 02/12/1984 avverso la sentenza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che HAMMAMI Nabil, imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 21/10/2025 dal Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla insussistenza di cause di immediato prosciglimento; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M