Personal appeal by unrepresented defendant dismissed as inadmissible due to lack of special bar counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Luca Pinto, filed the petition personally without a special bar counsel. Although Pinto argued the personal filing was his right, the Court noted that the law changed on June 23, 2017, requiring such appeals to be signed by a qualified defender. Consequently, the appeal was rejected as untimely and generic, resulting in a ruling against Pinto for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: A personal appeal to the Supreme Court filed by an unrepresented defendant after June 23, 2017, is inadmissible as it violates the mandatory requirement for representation by a special bar counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a FROSINONE il 23/03/1982 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che PINTO Luca - imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 23/04/2025; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto, pertanto, che la proposizione personale imponga di ritenere il ricorso inammissibile, risultando ultroneo soffermarsi sulla assoluta genericità dell'impugnazione, del tutto priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza; ritenuto infine che la declaratoria di inammissibilità imponga anche la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M