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Ordinanza — n. 17003/2026 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by unrepresented defendant dismissed as inadmissible due to lack of special bar counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Luca Pinto, filed the petition personally without a special bar counsel. Although Pinto argued the personal filing was his right, the Court noted that the law changed on June 23, 2017, requiring such appeals to be signed by a qualified defender. Consequently, the appeal was rejected as untimely and generic, resulting in a ruling against Pinto for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: A personal appeal to the Supreme Court filed by an unrepresented defendant after June 23, 2017, is inadmissible as it violates the mandatory requirement for representation by a special bar counsel.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility special bar counsel requirement unrepresented defendant appeal Corte di Cassazione procedure untimely criminal petition perizia psichiatrica insufficiente reati qualificati contro gli stupefacenti perizia giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che PINTO Luca - imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 23/04/2025; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I.
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Testo completo

a FROSINONE il 23/03/1982 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PINTO Luca - imputato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 23/04/2025; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto, pertanto, che la proposizione personale imponga di ritenere il ricorso inammissibile, risultando ultroneo soffermarsi sulla assoluta genericità dell'impugnazione, del tutto priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza; ritenuto infine che la declaratoria di inammissibilità imponga anche la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M