Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17002/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17002/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The defense argued for the revocation of probation admission and confirmed criminal liability, but the court found these arguments generic. The court rejected the claims because they failed to provide a specific comparison with the lower court's detailed reasoning regarding the arbitrary interruption of public utility work and the unlicensed betting management activities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific comparison with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specific comparison reasoning probation revocation criminal liability confirmation provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale riabilitazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989
Rilevato che RACITI Filippo - imputato del reato di cui all'art. 4, comma 4- bis, I.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a CATANIA il 14/10/1983 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che RACITI Filippo - imputato del reato di cui all'art. 4, comma 4- bis, I. n. 401 del 1989 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla revoca dell'ammissione alla messa alla prova, e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità del RACITI; ritenuto che le censure dedotte in ricorso siano reiterative e comunque generiche, difettando un effettivo confronto con la motivazione resa dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare, quanto al primo motivo, che la Corte catanese ha adeguatamente motivato la propria condivisione della decisione del primo giudice, che aveva disposto la revoca dell'ammissione al beneficio a seguito dell'interruzione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del RACITI, avvenuta arbitrariamente e senza alcun tipo di previa comunicazione o richiesta di sospensione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnato); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, essendosi il difensore limitato a richiamare la deposizione dell'operante su quanto percepito nel giorno del suo accesso, senza alcuna confutazione di quanto emerso dalla sua deposizione, e da quelle degli altri testi escussi, in ordine all'attività di gestione delle scommesse, strutturata e priva di autorizzazione, posta in essere all'interno dell'esercizio del RACITI (cfr. pag. 6 seg. della sentenza); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M