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Ordinanza — n. 16998/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for reiterative and unfounded recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16998/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible against a conviction for drug trafficking under the abbreviated procedure. The appellant argued for the exclusion of contested recidivism, but the court found his complaints merely repetitive of previously rejected arguments and manifestly unfounded. The appellate court had already established a clear continuity of dangerousness based on a long history of specific and serious crimes, rendering the new arguments legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reiterative of previously examined and rejected arguments or are manifestly unfounded in light of the established record of recidivism and dangerousness.

Parole chiave

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recidivism exclusion drug trafficking abbreviated procedure manifestly unfounded reiterative arguments continuity of dangerousness inadmissible appeal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Lucca, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R.
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

( CUI 01X6WOH ) nato il 17/01/1965 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ZEROKI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 20/06/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Lucca, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo al fatto che la Corte d'Appello, sia pure con un percorso improntato a sintesi, ha richiamato la lunga serie di precedenti a carico del ricorrente, sia di natura specifica che per altri reati anche gravi, formulando un giudizio di continuità rispetto ai precedenti fatti di reato e di conseguente pericolosità del ZEROKI: valutazione che appare tutt'altro che illogica, se correlata ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, relativo - tra l'altro - a cessioni giornaliere di droga, per alcuni mesi, a diversi consumatori di cocaina (cfr. il capo 1 della rubrica); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q P.Q.M