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Ordinanza — n. 16995/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reiterative complaint on sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16995/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued the lower court failed to distinguish between two distinct drug possession charges, yet the court found the acts were synergistic parts of a single criminal enterprise. Consequently, the complaint was rejected as reiterative and irrelevant to the already exhaustive evaluation of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is reiterative or merely reiterates arguments already fully addressed in the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative complaint sentencing evaluation drug trafficking synergistic acts court costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

(CUI 02LX66Q) nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/10/1976 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che EVACUO Michele — imputato dei reati di detenzione e cessione di sostante stupefacenti, nonché di evasione - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, per non avere la Corte "scisso" le due fattispecie detentive (di cocaina e di droga leggera); ritenuto che la doglianza sia inammissibile perché reiterativa e comunque attinente al merito di una valutazione diffusamente ed esaustivamente esposta, con la quale è stata disattesa la parcellizzazione delle condotte illecite, dal momento che l'attività dell'EVACUO era in piena sinergia con quella svolta dal coimputato DE SIMONE per la vendita della droga pesante, tanto che, nell'episodio di cui al capo 36), fu il ricorrente ad indirizzare verso il DE SIMONE un acquirente interessato a quel tipo di stupefacente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell