Cassation dismissed appeal against conviction for false declarations to obtain citizenship income, citing lack of abrogation and intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that the crime of false declarations for citizenship income was abolished. The appellant argued that the new law abrogated the offense and that her mental state negated criminal intent, but the court found these arguments unsupported. The decision upheld the conviction by confirming that the specific derogation from the principle of *lex mitior* applies only to future acts, not past ones, and that ignorance of the law does not exclude intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma secondo, cod. pen.; Art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; The abrogation of a specific crime does not retroactively erase penalties for acts committed while the law was in force, provided the new regulation coordinates with the subsequent incrimination of analogous future acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MOSTI MARIA nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 18/03/1949\j/ avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che MOSTI Maria - imputata del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Noia; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione dell'aboliti° criminis e alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente (tra l'altro affetta da gravi esiti di ictus cerebrale) dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, essendo del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'insegnamento secondo cui «l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto al secondo ordine di rilievi, da un lato per l'omesso confronto con quanto osservato dalla Corte territoriale circa la capacità di intendere e di volere della MOSTI, alla luce della perizia svolta in primo grado, nonché - d'altro lato - alla luce dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che nonve esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dich P.Q.M