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Ordinanza — n. 16983/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for false claims of citizenship income, citing lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against Vito Mazzei's conviction for false declarations regarding the citizenship income benefit. The defense argued for the application of the principle of lenity due to the abrogation of the crime and claimed the conviction was irrevocable, but the court found these points merely reiterated from the appellate stage. The court rejected the appeal because the lower court's reasoning was exhaustive and the new arguments lacked a specific factual comparison to the existing judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reiterative of those already examined in the appellate judgment and lack a specific factual comparison to the exhaustive reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds rejection false declarations citizenship income principle of lenity application irrevocable conviction defense adeguamento della pena elemento soggettivo traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 2 cod. pen.
197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod.
Art. 5 cod. pen.
26, si risolve• in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
416-bis, nonché alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
416-bis, nonché alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 5 cod. pen
26, si risolve• in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano
85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv.
Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui
7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv.
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Testo completo

o a CATANZARO il 28/03/1976 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che MAZZEI Vito - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Crotone; rilevato che la difesa ha dedotto: violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione dell'aboliti° criminis; vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, dell'elemento soggettivo con riferimento al rilievo ostativo, all'accoglimento della domanda, della condanna irrevocabile a suo carico per il delitto di cui all'art. 416-bis, nonché alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo delle doglianze formulate in appello e comunque manifestamente infondato, essendo del tutto consolidato, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'insegnamento secondo cui «l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza» (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto al secondo ordine di rilievi, alla luce dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve• in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2 n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui, Rv. 286413 - 01); ritenuto che le residue censure siano generiche, difettando un effettivo confronto con la esaustiva motivazione della Corte territoriale che, per un verso, ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. avendo il MAZZEI beneficiato delle erogazioni per 22 mesi, ricevendo indebitamente una somma superiore ai 19.000 Euro; per altro verso, la condivisione delle valutazioni del primo giudice in considerazione dei gravi precedenti a carico e con il comportamento processuale non collaborativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichia P.Q.M