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Ordinanza — n. 16982/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's explicit withdrawal of the legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Giuseppe Bevilacqua, formally withdrew his request on January 16, 2026. Although the lower court had partially mitigated his sentence for illegal cocaine distribution, the appellant's voluntary renunciation of the remedy rendered the cassation proceeding unnecessary. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant expressly renounces the remedy before the Court, thereby terminating the litigation and subjecting the appellant to the payment of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissible appeal voluntary renunciation remedy procedural costs award termination of litigation tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

posto da: BEVILACQUA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 25/09/1999 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BEVILACQUA Giuseppe - imputato dei reati di illecita cessione di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in data 24/06/2025, ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro; rilevato che il BEVILACQUA, con dichiarazione trasmessa dal proprio difensore di fiducia, ha dichiarato in data 16/01/2026 di rinunciare al ricorso (vedi dichiarazione in atti); ritenuto che la rinuncia al ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento