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Ordinanza — n. 16981/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing justification, ruling no specific motive needed for minor deviations from statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued the lower court lacked specific reasoning for increasing the sentence above the statutory minimum. The court rejected this, citing established precedent that only sentences equal to or exceeding the medium statutory range require detailed subjective and objective criteria justification under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Only sentences equal to or exceeding the medium statutory range require specific justification regarding subjective and objective criteria under Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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sentencing justification statutory minimum penal code article 133 inadmissible appeal procedural defect modalità di calcolo dell'ammenda pena sproporzionata gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
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Testo completo

AN nato a BARI il 01/08/2003 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PATRUNO Christian - imputato del concorso nella illecita detenzione di varie tipologie di sostanze stupefacenti, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato (eliminando l'aumento per la continuazione, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Bari; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui solo «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01); laddove invece la Corte d'Appello ha motivato la condivisione della pena irrogata in primo grado, discostatasi dal minimo edittale, facendo leva sulla gravità della condotta e della non occasionalità della stessa, anche alla luce delle violazioni dei provvedimenti cautelari applicati; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M