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Ordinanza — n. 16980/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for plea bargaining as violation of law regarding seized funds is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16980/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible against a plea bargaining sentence regarding drug trafficking. The appellant argued for violation of law due to the lack of judicial determinations on seized funds, but the Court held that such appeals are barred in plea bargaining scenarios. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings, a cassation appeal challenging a sentencing order for alleged violation of law regarding the non-verification of exemption grounds under Article 129 is inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining cassation appeal violation of law seized funds drug trafficking inadmissible appeal court costs procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo
pen.» (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv.
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Testo completo

a BARI il 17/10/1971 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che VERNA Anna, imputata dei reati di trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancanza di determinazioni giudiziali sulla somma in sequestro; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione, quanto alla prima censura, del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba trovare applicazione, quanto alla residua doglianza, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.263, comma sesto, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione). ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.Mprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 marzo 2026 Il consiglie stensore Il Presidente Vitto rioWzi nza r DEPOSITATA CANC 12 2026 Ftire Gudiziarib Mani« soft*