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Ordinanza — n. 16945/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability and sentencing for data privacy violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Daniele Pappalardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize criminal liability for a data privacy breach and the specific sentencing calculation. The court rejected these arguments, noting that the trial judge correctly applied legal reasoning within the constraints of the summary procedure and that the appellant's record indicated high criminal capacity.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: The court of first instance may decline to recognize criminal liability or specific mitigating circumstances when the summary procedure precludes evaluating new allegations, provided the decision is logically sound and based on established facts.

Parole chiave

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criminal liability data privacy summary procedure mitigating circumstances inadmissible appeal criminal capacity sentencing calculation cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 648, comma 4 cod. pen.
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Testo completo

lla Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Daniele Pappalardo; rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente rileva la nullità dellasentenza deducendo violazione di legge in ordine alla mancata assunzione di prove decisivecon riferimento al riconoscimento della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648cod. pen. è manifestamente infondato;che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento (si vedano, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, nellaquale la Corte d’appello di Bologna adeguatamente evidenzia i limiti processuali sussistentiper il rito cartolare che non permettono la valutazione delle allegazioni riportate nelleconclusioni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione diresponsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con il ricorrente deduce l’erroneaapplicazione della legge con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ealla mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità di cui all’art. 648, commaquarto cod. pen. non è consentito perché basato su di una lettura alternativa del merito nonconsentita in questa sede, oltre che manifestamente infondato, attesa la presenza inmotivazione, con argomentazioni logiche e chiare, del tutto prive di aporie, con un congruoriferimento agli elementi ritenuti idonei a giustificare il diniego di predetta circostanza (siveda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata quanto alle caratteristiche del bene,con lesione del diritto alla riservatezza quanto all’insieme di dati al suo interno conservati,oltre che tenuto conto dei numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio da riferire alricorrente quale sintomo di elevata capacità a delinquere);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI