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Ordinanza — n. 16944/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to total repetition of lower court arguments without new reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16944/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals filed by Antonio Variba and Katia Held inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the Court of Appeal's reasoning regarding mitigating circumstances was illogical and failed to properly weigh their cooperative behavior. The court rejected this claim because the appeal merely reiterated the appellate court's existing arguments without providing any new comparison or substantive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that are totally reiterative of the appellate court's reasoning without a real comparison or new argumentation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal total repetition reiterative argument lack of new reasoning court costs award attenuazione della pena reiterazione di reati penali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

vverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi di Antonio Variba e Katia Held; rilevato che i ricorsi possono essere trattati unitariamente, attesa la proposizione dimotivo del tutto sovrapponibile con il quale è stata dedotta la ricorrenza di una motivazionemanifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche;che tale motivo non è consentito non solo in quanto totalmente reiterativo del motivo diappello in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte diappello (resa in assenza di qualsiasi arbitrarietà o irragionevolezza, con motivazione deltutto esente da manifesta illogicità a pag. 6 e seg. dove si è richiamata la portata,adeguatamente valutata del comportamento collaborativo ritenuto sufficiente a fondare unadecisione nel senso del regime dell’equivalenza con la recidiva contestata) oltre che del tuttogenerico ed aspecifico, in mancanza di reale confronto con il portato della scelta realizzata intema di dosimetria della pena;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI