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Ordinanza — n. 16943/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as they merely reiterate lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16943/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Marass Mohammed and Kibou Mustapha inadmissible due to a lack of novelty. The court found that the sole ground of appeal, alleging a deficiency in the recognition of an aggravating circumstance of recidivism, was a total repetition of the arguments presented in the appeal against the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the trial judges had correctly applied legal principles regarding the assessment of prior criminal conduct as a criminogenic factor.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reiterate the grounds of the appeal without presenting new arguments or contrasting them with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty reiteration of arguments recidivism aggravating Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

sfxh ) nato in Marocco il 23/05/1988avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi di Marass Mohammed e Kibou Mustapha; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti deducono vizio dimotivazione evidenziandone la carenza nonché la violazione di legge in ordine alriconoscimento della circostanza aggravante della recidiva non è consentito in quantotoalmente reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione, oltreche manifestamente infondato;che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, le pagg5 e 6 dove è stata valorizzata la gravità della condotta, la accresciuta pericolosità sociale perle modalità con le quali si sono posti, espressive di violenza spropositata rispetto al valoredei beni sottratti, realizzando un fatto decisamente indicativo di acuità capacità a delinquere)dei principi della giurisprudenza di legittimità, verificando se ed in quale misura la pregressacondotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI