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Ordinanza — n. 16942/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic criminal liability and unfounded non-mention benefit claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16942/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Marilena Brusca and Serenella Sinacore inadmissible and ordered them to pay costs. The court found Sinacore's argument regarding criminal liability under Article 633 of the Penal Code was generic and merely repeated previously rejected reasons, violating Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Regarding Brusca's claim for the benefit of non-mention under Article 175, the court ruled the lower court's prognosis on future behavior was a valid merit assessment based on the defendant's subjective personality and capacity to offend. Consequently, the appeals were rejected because they lacked specific legal grounds and were fundamentally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 175 cod. pen.; Art. 591 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the grounds are generic and merely repeat previously rejected arguments, or if the lower court's assessment of future conduct constitutes a valid merit judgment on subjective personality rather than an abstract gravity review.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-mention benefit criminal liability declaration subjective personality future conduct prognosis inadmissible appeal costs of appeal immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Art. 27 Cost.
anche con riferimento all’art. 27 Cost., è generico perché fondato suargomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
27 Cost., è generico perché fondato suargomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591comma 1 lett.
Art. 175 cod. pen.
art. 633 cod. pen
art. 27 Cost
anche con riferimento all’art. 27 Cost., è generico perché fondato suargomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art.
art. 175 cod. pen
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Testo completo

il 20/07/1978avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi di Marilena Brusca e Serenella Sinacore; rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente Sinacore Serenelladeduce violazione di legge in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per il reato dicui all’art. 633 cod. pen. anche con riferimento all’art. 27 Cost., è generico perché fondato suargomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudicedel gravame e, pertanto, non specifici;che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell ' impugnazione;rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente Brusca Marilena deduceviolazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione dicui all’art. 175 cod. pen.

è manifestamente infondato;che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnatanella quale la Corte d’appello di Palermo evidenzia la sussistenza di elementi oggettivi,come la reiterazione nel tempo della condotta illecita) ha posto a base del rigetto dellarichiesta predetta argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosisfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di meritoche non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice nonsi esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sullacapacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalitàdell’imputato che ne hanno orientato la decisione;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condannadelle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI