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Ordinanza — n. 16940/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16940/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on specific charges and challenged the classification of crimes, but the court found these arguments to be mere repetitions of those already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such grounds fail to provide the specific, reasoned critique required for a cassation appeal and do not request a factual re-evaluation reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed in the lower court judgment and fail to offer a specific, reasoned critique of the decision's legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of reasoned critique cassation jurisdiction factual re-evaluation motivi di cassazione revisione in materia penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure
Art. 648, comma 4 of the Criminal Code
art. 131-bis cod. pen
per la applicazione deldisposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità dicui all’art.
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Testo completo

03/07/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso Francesco Michael Bevilacqua;rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione rilevandone la carenza e l’illogicità in relazione alla dichiarazione diresponsabilità per i reati di cui ai capi 2) e 3) non è consentito in sede di legittimità perchéfondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare le pagg.3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di appello di Catanzaro evidenzia lamoltitudine di elementi probatori che giustificano l’impossibilità di pervenire ad una pronunciaassolutoria); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di leggee vizio di motivazione asserendone l’illogicità e la carenza in relazione alla mancatariqualificazione dei delitti ad egli ascritti nel delitto di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché totalmente reiterativo in assenzadi confronto con la motivazione, che perché tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dimerito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni delsuo convincimento;che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità dicui all’art. 131-bis non è consentito in sede di legittimità in quanto totalmente reiterativo delmotivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione sul punto, che ha chiaramenteenucleato la ricorrenza di una serie elementi significativi quanto alla gravità della condottaposta in essere e al danno arrecato, con conseguente impossibilità di ritenere ricorrenti ipresupposti, con particolare riferimento alla occasionalità (pag.

5) per la applicazione deldisposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI