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Ordinanza — n. 16939/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific appeal grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16939/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued violations regarding the conviction for illegal possession of cultural goods and procedural errors, but the court found these arguments merely repetitive of previous appeals or not properly raised in the second instance. Consequently, the court ruled that it lacks the authority to re-evaluate factual findings and that the appellant failed to meet strict procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the court of first instance, and appeals must be specifically grounded in the second instance to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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procedural inadmissibility lack of specific grounds repetitive arguments factual re-evaluation second instance appeal illegal possession of goods court costs and fines infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
689/81, non è consentito in sededi legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.proc.
Art. 648 cod. pen.
Art. 53 l. 689/81
207944);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge e del vizio di motivazione con riferimento all’art. 53 l.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge e del vizio di motivazione con riferimento all’art.
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Testo completo

della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Verro Ignazio;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomentiche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corretteargomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimentoimpugnato;che, infatti, il Giudice di seconde cure, ha congruamente esposto le ragioni di fatto e di dirittoper cui, facendo esatta applicazione dei richiamati principi consolidati nella giurisprudenza dilegittimità, deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all’art. 648 cod. pen.che, nel caso di specie, plurimi elementi depongono in modo univoco per la provenienzaillecita dei beni culturali — in particolare, monete — rinvenuti nella disponibilità dell’imputato,il quale non ha fornito alcuna prova idonea a giustificarne il possesso legittimo, rilevandoaltresì, a ulteriore conferma di tale conclusione, la presenza, in capo all’odierno ricorrente, diprecedenti specifici per la medesima tipologia di reato, nonché l’assenza di qualsivogliaqualifica o attività professionale idonea a giustificare, anche solo in via astratta, il possessodei predetti beni (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata);considerato, altresì, che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimitàperché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esenteda vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge e del vizio di motivazione con riferimento all’art. 53 l. 689/81, non è consentito in sededi legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina dellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nelmotivo di ricorso, se incompleto o comunque non corretto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI