Italian Court dismisses appeal regarding criminal sentencing, upholding judge's discretion on penalty proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's sentencing was arbitrary. The appellant argued for a violation of law concerning the application of specific criminal code articles, but the court found the reasoning sound. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal unless the reasoning is illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the proportionality of a sentence as it belongs to the trial judge's discretion, provided the reasoning is not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ella Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Testa Francesco;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione, in tutte le sue forme, in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione agli artt.62-bis (nella massima estensione) e 133, cod. pen., è manifestamente infondato in presenzadi una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato anzitutto che la commisurazionedella pena appartiene alla discrezionalità del giudice, che la esercita nei limiti di legge,cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, inmotivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti,Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);ritenuto, altresì, che il medesimo motivo è manifestamente infondato, considerato il principioaffermato da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delleritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243),rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);che, nel caso di specie, il giudice adito ha fondato il proprio diniego in ordine allaconcessione delle circostanze attenuanti nella loro massima estensione valorizzando lachiarezza inequivoca delle risultanze istruttorie acquisite, nonché il rilevante disvalore dellacondotta posta in essere con violenza significativa esercitata dall’imputato mediante uncalcio inferto da un ciclomotore in movimento (si veda, in particolare, pagina 4 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI