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Ordinanza — n. 16934/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge of factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16934/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alberto Saulino's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the lower court's evaluation of evidence and declaration of criminal responsibility. Saulino argued that the appellate court erred in inferring malicious possession of funds from the lack of alternative explanations, while the state contended this aligns with established jurisprudence. The court ruled that such challenges improperly seek a re-evaluation of facts, which falls outside the scope of the admissibility review focused on logical argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the factual evaluation of evidence or the inference of subjective intent from the absence of alternative explanations is inadmissible as it seeks a re-evaluation of facts rather than a review of the logical argumentation required by the statute of limitations.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual evaluation review subjective intent inference lack of alternative explanation statute of limitations scope divieto di costruzione di diritto pubblico sfratto da locali commerciali zona della città vecchia

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019, De Lisi
236914; Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019, De Lisi, Rv.
Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani
276935;Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv.
Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio
255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv.
Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi
245631;Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv.
Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, Del Gaudio
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Testo completo

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Alberto Saulino;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inordine alla valutazione delle prove ed alla dichiarazione di responsabilità per il delitto diricettazione, risulta formulato in termini non consentiti, poiché, reiterando profili di censuragià esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta, invero, teso a censurare unadecisione errata, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materialeprobatorio, prospettando così una diversa lettura e una rivalutazione del materialeprobatorio, estranea al sindacato di legittimità, finalizzato, per espressa volontà dellegislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità diverifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, inoltre, è manifestamente infondato, poiché oblitera il consolidato principiogiurisprudenziale – considerato dalla Corte di appello – secondo cui la prova dellaconsapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può essere desunta da qualsiasielemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile) spiegazione circa il possesso dellacosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 3, n. 43085 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935;Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666;

Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017,Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Il principio èparticolarmente pertinente in caso di ricettazione di assegni, essendo conforme ai criterilogici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di unassegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave cheassurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga comecoerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecitaavvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all’imputato e, quindi,come prova dell’elemento soggettivo — da parte di quest’ultimo – proprio del delitto diricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428;

Sez. 2, n. 22120 del07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv. 245631;Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654);che, alle pagg. 3-4 dell’impugnata sentenza, si sottolinea come l’imputato non abbiaofferto alcuna versione alternativa rispetto alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte delterritorio;osservato che anche il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta la correttezzadella motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa,non è consentito ed è manifestamente infondato;che, a fronte di una logica motivazione della Corte di merito (che, alle pagg. 4-5, rilevaplurimi elementi dimostrativi del diretto coinvolgimento del Saulino nella vicenda truffaldina,correttamente richiamando consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte), èvolto a contestare la decisione, sollecitando una rivalutazione delle emergenze probatorie,che sfugge al sindacato di legittimità;che, peraltro, la decisione impugnata si pone in linea con l’indirizzo secondo cui«integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazionecommerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora venganocontestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura dellanecessaria provvista finanziaria» (Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, Del Gaudio, Rv. 264236- 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI