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Ordinanza — n. 16932/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to specific and generic arguments regarding recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16932/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Mungiguerra inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude recidivism, but the court found this claim both specific and generic because the lower court had explicitly excluded recidivism in its reasoning. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a monetary fine to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in the facts; if the lower court has already addressed the alleged legal violation explicitly, the appeal is inadmissible for being generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement recidivism exclusion Court of Cassazione procedural costs generic argument legal violation permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

25 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Gaetano Mungiguerra;considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di leggeper non avere la Corte di appello escluso la recidiva è totalmente aspecifico e generico,avendo la Corte di appello invece esplicitamente escluso la recidiva (pag. 7 dellamotivazione);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI