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Ordinanza — n. 16931/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and penalty increase for continued offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16931/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding sentencing discretion and penalty increases was not permitted at this stage. The material facts show the lower court exercised its discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code to set a base penalty and adjust it for aggravating and mitigating circumstances. The court ruled that cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence, noting the lower court adequately addressed the generic arguments without specific disproportions.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including adjustments for continued offense and other circumstances, falls within the discretionary power of the trial court, rendering cassation complaints regarding the congruity of the sentence inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion continued offense penalty increase cassation inadmissibility judicial arbitrariness rinnovo del permesso di dimora disoccupazione dei lavoratori migranti permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
8 e 12 della sentenza impugnata, ove la Cortesottolinea come la pena, essendo già stata determinata in misura molto contenuta ai sensidell’art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
8 e 12 della sentenza impugnata, ove la Cortesottolinea come la pena, essendo già stata determinata in misura molto contenuta ai sensidell’art. 81 cod.
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Testo completo

ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Badreddin Boukhal;considerato che l’unico motivo di doglianza, con il quale la difesa si duole dellaviolazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per lacontinuazione, non è in questa sede consentito ed appare manifestamente infondato, inquanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamentosanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientranel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunqueinammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice di merito risulta congruamenteassolto (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 12 della sentenza impugnata, ove la Cortesottolinea come la pena, essendo già stata determinata in misura molto contenuta ai sensidell’art. 81 cod. pen., non sia suscettibile di ulteriore diminuzione) ed evidentementedisatteso, anche in considerazione della genericità del motivo per come proposto in sede diappello, dove effettivamente non veniva neanche allegata una sproporzione degli aumentiper come irrogati;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI