Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation and prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Grillo's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in his arguments. The appellant claimed defects in the lower court's motivation and alleged prescription issues, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific reasoning of the appellate decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, lack concrete specificity, and fail to correlate the complexity of the contested decision with the precise legal reasons alleged by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Grillo Vincenzo;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio dellamotivazione in ogni sua forma, in punto di accertamento della responsabilità, risultano deltutto generico e privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendecosì a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee alsindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01;
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01;
Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle testimonianze edella documentazione acquisita la presenza di espliciti riscontri al narrato (pag. 3 con analisispecifica delle deduzioni difensive quanto alla portata della testimonianza di MastrogiovanniMarco e le allegazioni della difesa quanto alla asserita presenza di una valida versionealternativa);considerato conseguentementeche tale doglianza inerente alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, apena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;che è del tutto generico il ricorso in ordine all’asserito decorso del termine di prescrizione;che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude di prendere in considerazione unasoltanto evocata prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla sentenza diappello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI