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Sentenza — n. 16928/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16928/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16928/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 17/06/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Chieti con la quale Rea Francesco è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, Rea Francesco proponendo diversi motivi con i quali ha dedottola ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quantoall’accertamento di responsabilità e trattamento sanzionatorio.3.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16928/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 17/06/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Chieti con la quale Rea Francesco è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, Rea Francesco proponendo diversi motivi con i quali ha dedottola ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quantoall’accertamento di responsabilità e trattamento sanzionatorio.3.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa continuazione dell'esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva credito contestato recupero di crediti mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 17/06/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Chieti con la quale Rea Francesco è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).2.
art. 340 cod. proc. pen
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del Rea ai sensidell’art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 17/06/2025, ha confermatola sentenza del Tribunale di Chieti con la quale Rea Francesco è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, Rea Francesco proponendo diversi motivi con i quali ha dedottola ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quantoall’accertamento di responsabilità e trattamento sanzionatorio.3.

Il difensore del ricorrente ha inoltrato documentazione attestantel’intervenuta remissione della querela della persona offesa La Monaca Paolo04/04/2026, remissione accetta dal Rea Francesco in pari data.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reatoascritto si è estinto per intervenuta remissione della querela da parte del La Monaca indata 04/04/2026, accettata in pari data dal ricorrente Rea.2. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del Rea ai sensidell’art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI