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Ordinanza — n. 16927/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16927/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued for a different legal classification of the theft but failed to properly raise specific legal objections regarding Article 71 of the Emergency Decree at the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective because the necessary legal grounds were not contested in the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 71 D.L. 159/2011; Art. 59 comma 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically contest the legal grounds or errors in the prior judgment as required by procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect failure to contest appellate review legal classification costs and fines procedural law rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non è consentito perché la censura nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescrittoa pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 71 D.L. 159/2011
6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 71 del D.L.
Art. 59 comma 2 cod. pen.
vo159/2011 e all’art. 59 comma secondo cod.
art. 628 cod. pen
art. 624 cod. pen
nel delitto di furto di cuiall’art. 624 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito perché la censura nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescrittoa pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.
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Testo completo

rte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso e la memoria Fabio Berti;letta la memoria depositata dalla parte civile costituita;rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione asserendone la contraddittorietà e la manifesta illogicità con riferimentoalla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 628 cod. pen. nel delitto di furto di cuiall’art. 624 cod. pen. non è perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (sivedano, in particolare, pagg. 8-12);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 71 del D.L. vo159/2011 e all’art. 59 comma secondo cod. pen. non è consentito perché la censura nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescrittoa pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogodei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile poste italiane s.p.a. che liquida incomplessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile poste italiane s.p.a. che liquida in complessivi euro2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI