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Ordinanza — n. 16923/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on joint criminal liability and sentencing due to lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16923/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for contradictory reasoning regarding joint liability and alternative sentencing, but the court found these arguments sought an impermissible re-evaluation of facts reserved for the lower court. Consequently, the decision was upheld as logically sound and free from legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 56-110-628 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or propose alternative legal readings of the merits, limiting its review to verifying the logical coherence of the lower court's argumentation.

Parole chiave

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joint criminal liability sentencing guidelines factual re-evaluation legal reasoning Cassazione inadmissibile motivazione inadeguata delle censure costituzionali tentativo nel diritto penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
nonpresenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 56-110-628 cod. pen.
levato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione diresponsabilità per la realizzazione nella forma concorsuale del reato di cui all’art. 56-110-628 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale in ordine al riconoscimento della penale responsabilitàconcorsuale per il reato di tentata rapina in luogo del reato di cui all’art.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

levato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce lacontraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione diresponsabilità per la realizzazione nella forma concorsuale del reato di cui all’art. 56-110-628 cod. pen. non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (sivedano, in particolare, le pagg. 5-6-7-8, nelle quali la Corte d’appello di Trieste evidenzia laserie di elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la condotta e la cui sussistenza è riconducibile alla realizzazione del fatto di reato, con specifica descrizione della condottaposta in essere dal ricorrente, con argomentazioni logiche e prive di aporie quanto alla suacaratterizzazione);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erroneaapplicazione della legge penale in ordine al riconoscimento della penale responsabilitàconcorsuale per il reato di tentata rapina in luogo del reato di cui all’art. 56,116,628 cod. pen.non è consentito in sede di legittimità in quanto totalmente reiterativo al fini di introdurre unalettura alternativa del merito non consentita in questa sede;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag.

8) nonpresenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod.proc. pen.;rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazionedella legge penale con riferimento alla dosimetria della pena è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella speciel’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruoriferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8e 9 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.rilevato, altresì, che, va disposto - ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e incaso di diffusione del presente provvedimento - l’oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.