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Ordinanza — n. 16921/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16921/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Cordella inadmissible due to a lack of specificity in the first ground of complaint. The appellant argued that the Court of Appeal erred in law by failing to acquit him based on an intuitive evaluation of evidence, but the court found this critique generic and abstract. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the specific requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not generic, requiring a precise correlation between the grounds of the decision and the arguments of the appeal, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Lack of Specificity Inadmissible Appeal Art. 581 Generic Complaint Court of Cassation Procedural Requirements censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
277710 -01);considerato conseguentemente che tali doglianze i sono del tutto prive dei requisitidi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod.
art. 192 cod. proc. pen
art. 581 cod. proc. pen
277710 -01);considerato conseguentemente che tali doglianze i sono del tutto prive dei requisitidi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
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Testo completo

l 10/09/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Cordella Massimiliano;ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la ricorrenzadi violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., oltre illogicità dellamotivazione per erronea valutazione degli elementi di prova è totalmente genericoed aspecifico, risolvendosi in una enunciazione del tutto astratta, senza alcunriferimento alla motivazione della Corte di appello, articolandosi la critica propostanell’essere i giudici di merito giunti ad una mancata assoluzione nel meritoassolutamente discutibile e basata su una valutazione intuitiva;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo perla sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);considerato conseguentemente che tali doglianze i sono del tutto prive dei requisitidi specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. inquanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delleragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti allamotivazione dell’atto impugnato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI