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Ordinanza — n. 16920/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing as arguments are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16920/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro D'Amore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods and an error in sentencing proportionality. The court rejected these claims because they merely reiterated grievances already dismissed in the second instance and sought a new evaluation of the penalty, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.; Art. 606 c.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reiterate grievances already decided or seek a new evaluation of sentencing proportionality, as the supreme court reviews only for legal errors and logical flaws, not substantive re-evaluation of facts or penalty congruity.

Parole chiave

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recidivism appeal sentencing proportionality cassation inadmissibility subjective element crime penal proportionality review riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.
Art. 606 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di D’Amore Alessandro,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione dilegge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reatodi ricettazione, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e altresì manifestamente infondato, giacché ledoglianze presentate sono state puntualmente disattese nel corso del secondo grado digiudizio con argomentazioni logicamente lineari e non censurabili in sede di legittimità (siveda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata quanto alla piena consapevolezzadella provenienza non lecita del bene e della consapevole partecipazione alla trattativa perla vendita dello stesso);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio dellamotivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla commisurazione della pena, non èconsentito in sede di legittimità perché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come nelcaso di specie, in cui il giudice di secondo grado ha puntualmente illustrato gli elementi sullabase dei quali, anche attesi i precedenti riferibili al ricorrente, ha ritenuto congrua econdivisibile la scelta del primo giudice in assenza di irragionevolezza o illegalità sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI