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Ordinanza — n. 16919/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual reconstruction and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction under specific criminal code articles and challenged the sentencing logic. The court rejected these claims, affirming that factual evaluation and sentencing discretion remain exclusively within the power of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or exercise sentencing discretion, which are reserved exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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factual reconstruction sentencing discretion inadmissible appeal criminal code provisions judicial review limits ricettazione recidiva nell'infrazione restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
e mancata riqualificazione ai sensidell’art. 712 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
e mancata riqualificazione ai sensidell’art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944
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Testo completo

Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso Ivan Condrea;rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduceinosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla dichiarazione diresponsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e mancata riqualificazione ai sensidell’art. 712 cod. pen. non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibilericostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenzaimpugnata con particolare riferimento al verbale di fermo del 23/05/2015);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944);rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio dimotivazione evidenziandone l’illogicità e la contraddittorietà in ordine alla dosimetria dellapena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena baserientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice èadeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi orilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI