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Ordinanza — n. 16918/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16918/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Solimeo Cosimo inadmissible due to its generic nature and lack of specific engagement with the appellate court's reasoning. The lower court had rejected the claim of continuous detention within a single year, noting the absence of a unified deliberation despite homogeneous conduct. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to provide an effective comparison with the motivation of the lower court, lacking specific arguments or manifest illogicalities.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal lack of specific comparison procedural dismissal Cassazione ordinanza infrazioni uniche e continuate criminalità persistente reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.43745 del 03/10/2024, Diana
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Testo completo

Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Solimeo Cosimo;rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto appare generico ed aspecifico inassenza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che in assenza diaporie e di manifeste illogicità, ha escluso la possibilità di ritenere la continuazione per fattiche sono stati commessi in uno spazio temporale di circa un anno, non potendosi riteneresussistente una unitaria deliberazione pur in presenza di condotte omogenee (Sez. 2, n.43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI