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Ordinanza — n. 16916/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating sentencing discretion and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16916/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the judge's sentencing discretion regarding mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that the equivalence between age mitigation and a non-existent aggravating circumstance was excessive, but the court found this argument merely a repetition of previously rejected complaints lacking substantive critique. Consequently, the court ruled that the lower court adequately fulfilled its burden of proof and that the appeal violated established principles against re-evaluating the congruity of the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the penalty as it falls within the discretionary power of the trial judge, and appeals based on re-litigating already dismissed grievances are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion inadmissible appeal procedural preclusion aggravating circumstances mitigating factors

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 52 d.lgs. 196/2003
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS.196/03
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

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Testo completo

XXXXXconsiderato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’eccessività deltrattamento sanzionatorio, contestando, in particolare, il giudizio di equivalenza effettuato tral’attenuante della minore età ed una aggravante invero non sussistente nel capo diimputazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato;che detto motivo risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazionedi doglianze già delibate e puntualmente disattese dai giudici di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste alla base deldecisum e dunque non specifici ma solo apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzionedi una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione ècomunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto,laddove la Corte di appello, alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ha chiarito,innanzitutto, che la difesa ha contestato la ritenuta ricorrenza dell’aggravante di cui all’art.648, primo comma, cod. pen. solo in sede di discussione e non – come avrebbe dovuto –tramite apposito motivo di appello, non potendosi peraltro ravvisare una connessione tra ilmotivo sulla rideterminazione della pena e la decisione sull’esistenza di una aggravante, checonsenta di estendere l’analisi anche a quest’ultima doglianza, con argomentazioni correttee logicamente articolate, che hanno evidenziato la preclusione conseguente alla mancatadevoluzione; in secondo luogo, ha ribadito l’assoluta insussistenza dei presupposti per unridimensionamento del trattamento sanzionatorio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato, è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processuali e va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle partidel processo in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.