Italian Court dismisses appeal on fraud liability and leniency denial due to procedural inadmissibility and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Francesco D'Aniello's appeal inadmissible, rejecting claims regarding fraud liability and the denial of non-punishment benefits. The court found the arguments merely reiterated previous points already dismissed by the appellate court without addressing essential flaws in reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must present new grounds or correct essential reasoning errors; mere repetition of rejected arguments constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ella Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Francesco D’Aniello;considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestanoviolazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in ordine alla dichiarazione diresponsabilità per il delitto truffa ed al diniego del beneficio di cui all’art. 131-bis cod. pen.,sono entrambi non consentiti, in quanto, mediante la pedissequa reiterazione di profili didoglianza già prospettati e motivatamente respinti in appello, sono volti a censurare unadecisione asseritamente errata ed illogica, prospettando una diversa lettura ed unarivalutazione del materiale probatorio, estranee al sindacato di questa Corte;che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla suamancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, con precipuo riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l’orientamentosecondo cui «l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrentecostituisce (…) un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiarioper il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicatiall’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita» (così:
Sez. 7, ord. N.24562 del 18/04/2023, Montebello, non massimata);che, invece, relativamente al secondo motivo, vi è da rilevare come la motivazione circail diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia presente, anche separzialmente implicita, là dove, a pag. 4 dell’impugnata sentenza, si fa riferimento alla nonoccasionalità della condotta – aspetto certamente rilevante ai fini di detto diniego – desuntada due precedenti penali specifici; in particolare, la difesa oblitera il principiogiurisprudenziale secondo cui «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità dellacausa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almenodue illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266591 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI