Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise facts and excessive penalty arguments at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The defense failed to formally raise the unavailability of witness testimony as a ground for appeal, violating procedural requirements. Furthermore, the court rejected arguments regarding excessive sentencing and the denial of general mitigating circumstances, noting these were properly addressed by the lower court based on the lack of positive evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals must strictly adhere to grounds raised at the appellate level; the supreme court cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment on sentencing when the lower court's reasoning is legally sound and logically consistent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Angela Russo;letta la memoria della parte civile costituita del 10/04/2026;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed ilvizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità della ricorrente per il delittoex art. 642 cod. pen., avendo la Corte di appello fondato la propria decisione su perizielacunose e sulle dichiarazioni del teste Stavola, in realtà non attendibili oltre che inutilizzabili,non è consentito in sede di legittimità, poiché, mediante la pedissequa reiterazione didoglianze in punto di fatto puntualmente disattese dalla Corte di appello con logicheargomentazioni – con le quali la difesa omette di confrontarsi –, è teso ad ottenere unarilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione però è in viaesclusiva riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone,Rv. 207944);che, le conclusioni ragionate ed argomentate del Corte di appello (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata, ove si afferma la completezza delle perizie, effettuate con rigoree basatesi su diversi riscontri oggettivi ed in secondo luogo, l’assenza in atti di una carta dicircolazione tesa a dimostrare quanto sostenuto dalla difesa e, dunque, l’inattendibilità delteste Stavola) in ordine al giudizio di responsabilità dell’odierna ricorrente ed alla sussistenzadel reato, sono, pertanto, incensurabili;che, peraltro, detto motivo, là dove denuncia l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del testeStavola, ha ad oggetto una censura che non risulta neanche essere stata previamentededotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art.606, comma 3, cod. proc. pen.osservato che anche il secondo motivo di doglianza, con cui la difesa si duoledell’eccessività della pena e del diniego delle attenuanti generiche, non è consentito ed èmanifestamente infondato, in quanto, in primis, il giudizio sulla pena è stato congruamenteargomentato in considerazione della gravità del fatto e, per costante giurisprudenza, non vi èmargine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme allalegge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., in secundis, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche conl’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, DeCrescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610);che, in linea con tali indicazioni ermeneutiche, i giudici di merito hanno negatol’applicazione delle attenuanti generiche non avendo ritenuto sussistente alcun elementopositivamente valutabile ai fini delle stesse, né la difesa è stata in grado di individuare dettielementi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende; la ricorrente dovrà inoltre essere condannata allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile Genertel Assicurazioni S.p.a. che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessoridi legge.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile Genertel Assicurazioni S.p.a. che liquida incomplessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI