Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical argumentation flaws under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pietro Balestra's appeal inadmissible, rejecting claims regarding flawed reasoning and statutory aggravating circumstances. The court found the lower court's motivation logically sound and within the limited scope of cassation review, which only checks for argumentative gaps rather than factual accuracy. Consequently, the appeal was dismissed, and Balestra was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess the correspondence of the motivation to the acquired procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso Pietro Balestra;rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la correttezzadella motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicitàdella motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppoargomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazionicontenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 4 nella qualela Corte di appello di Roma evidenzia che gli elementi probatori attinenti al caso di speciericonducono la condotta del Balestra al delitto di truffa di tipo contrattuale) non presentaalcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante del danno diparticolare gravità di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondato poiché il viziocensurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dalcontrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con lealtre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 5 dellasentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art.606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.;osservato inoltre come i motivi si caratterizzino anche per oggettiva reiteratività, inassenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI