Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16910/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and unfounded arguments on sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16910/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments regarding sentencing discretion and responsibility were deemed repetitive and manifestly unfounded. The appellant claimed the lower court failed to critically analyze specific aggravating and mitigating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims, noting that sentencing gradation falls within the discretion of the trial judge who properly assessed the defendant's social danger and criminal tendency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 110-628 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of those already rejected or manifestly unfounded, as sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances belongs to the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments sentencing discretion manifestly unfounded criminal responsibility penal code provisions trial judge authority adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110-628 comma primo e terzo n. 1 c.p.
ITTOLetto il ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la mancanzae la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilitàcon riferimento al reato di cui all’art. 110-628 comma primo e terzo n.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 52 D.LGS. 196/03
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
ART. 52 D.LGS.196/03
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ITTOLetto il ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rilevato che con il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la mancanzae la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilitàcon riferimento al reato di cui all’art. 110-628 comma primo e terzo n. 1, perché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio dimotivazione censurandone la mancanza e la manifesta illogicità con riferimento alladosimetria del trattamento sanzionatorio non è consentito in quanto reiterativo ed anchemanifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, lagraduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assoltoparticolare le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di appello di Barimette in evidenza gli elementi di pericolosità sociale e tendenza criminale dell’odiernoricorrente che sono ostativi alle condizioni processuali per l’applicazione dei beneficirichiesti);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.