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Ordinanza — n. 16909/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged a factual evaluation rather than a legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16909/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding the lack of technical expertise and witness testimony were not valid grounds for cassation. Although the defense argued the lower court erred in its factual assessment by excluding specific evidence, the court determined these were merely errors of fact. Consequently, the appeal was rejected since the supreme court cannot re-evaluate the evidence or substitute its own factual findings for those of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p. n. 5; Art. 360 c.p.p. n. 6: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own factual findings for those of the trial judge when the lower court's reasoning is adequate and not illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility errors of fact vs law factual evaluation preclusion technical expertise exclusion witness testimony admissibility dubbi sull'imparzialità parzialità del giudice opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p. n. 5
Art. 360 c.p.p. n. 6

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
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Testo completo

della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Massimo Terminiello;letta la memoria con la quale la difesa del ricorrente ha chiesto la assegnazione delprocedimento ad altra sezione;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’erroneavalutazione delle emergenze probatorie, del travisamento delle medesime, dellacontraddittorietà ed illogicità della motivazione, ed in particolare, della mancata rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale finalizzata a sottoporre a perizia tecnica la Black Box e adescutere il teste Gambardella, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto,pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, la difesa in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoriao manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione:a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeacquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica deifatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5,n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370);che, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica (si vedano le pagg. 4-5, ove laCorte territoriale, evidenziando l’esistenza di significative ed univoche emergenze probatorie,sorrette da plurimi riscontri, correttamente illustra le ragioni dell’esclusione della perizia edell’escussione testimoniale invocate), la difesa ha sollevato censure di merito, come taliinammissibili nel giudizio di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI