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Ordinanza — n. 16908/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural tardiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Romano Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked concrete specificity and failed to address the lower court's clear reconstruction of the procedural timeline, noting the appeal was filed late. Consequently, the decision relied on the principle of self-sufficiency of the appeal, requiring specific allegations rather than generic references to potential material errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity and fails to substantiate arguments with specific facts, violating the principle of self-sufficiency required by procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural tardiness self-sufficiency principle court costs and fine impugnabilità della decisione di rinvio istanza di ricusazione tardiva termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01
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Testo completo

orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Romano Fabio;ritenuto che il motivo di ricorso proposto risulta privo di concreta specificità, in assenzadi confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello che hachiaramente ricostruito la sequenza procedimentale e la evidente tardività dell’appelloproposto in data 18/06/2024, oltre i termini di legge, dell’appello avverso la sentenza delTribunale di Roma del 10/06/2022 (depositata in data 02/08/2022);che la parte ricorrente richiama in modo aspecifico elementi diversi chedimostrerebbero una diversa decorrenza del termine per impugnare in assenza di allegazioni(con particolare riferimento alla affermata ricorrenza di un evidente errore materiale), conconseguente violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez.5, n. 5897 del03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI