Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16907/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion and introduction of new evaluation criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Kevin Ismael Rivera Londa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a common mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, arguing for a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this because the issue was already litigated in the appellate instance and the appellant introduced new evaluation criteria not subject to cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation cannot examine issues already decided in the appellate instance or evaluate the logical soundness of the lower court's reasoning when the appellant introduces new criteria of assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle common mitigating circumstance cassation review limits new evaluation criteria Article 62 Penal Code inadmissible appeal court costs and fine procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Kevin Ismael Rivera Londa ed anche la memoria depositata dalladifesa in data 31/03/2026;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed ilvizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuta comune di cuiall’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è non consentito in questa sede poiché, reiteradoglianze già dedotte in appello ed ivi disattese, e introduce criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito e sottratti al sindacato di questa Corte, stante lapreclusione per la stessa non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno(tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che la Corte di appello ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento inmerito al diniego dell’attenuante in parola con argomentazioni esenti dalle denunciatecriticità giustificative (a pag. 5 della motivazione risulta dirimente il riferimento allaplurioffensività del delitto di rapina contestato: difatti, la Corte, oltre a sottolineare la notorianon esiguità del valore economico del bene sottratto, valorizza, altresì, implicitamente, lagravità dell’offesa nei confronti della vittima, alla cui gola l’imputato aveva puntato uncoltello);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI