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Ordinanza — n. 16906/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for threatening and damage charges due to inadmissible review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Federici's appeal inadmissible regarding charges of threats and property damage. The defense argued that the lower court erred in finding the conduct insufficient to cause fear and that the vehicle suffered no functional deterioration, yet the appellate court had already rejected these specific factual arguments. The Supreme Court ruled that reviewing the merit of the factual findings and the resulting liability assessment exceeds the scope of admissible legal review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 635 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 132 c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate the factual findings or the assessment of liability and sentencing when the lower court's decision is adequately reasoned according to legal principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal threatening charges property damage factual review legal review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali minaccia non comprovata grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 635 c.p.
3-4 làdove la Corte evidenzia, in primis, l’idoneità della condotta del Federici ad ingenerare nellavittima un timore tale da turbarne o diminuirne la libertà psichica, in secundis, la sussistenzadi un deterioramento della cosa, rilevante ai sensi dell’art. 635 cod.
Art. 131-bis c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 635 cod. pen
3-4 làdove la Corte evidenzia, in primis, l’idoneità della condotta del Federici ad ingenerare nellavittima un timore tale da turbarne o diminuirne la libertà psichica, in secundis, la sussistenzadi un deterioramento della cosa, rilevante ai sensi dell’art. 635 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

rti;udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso di Marco Federici;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordineai delitti di minaccia – stante l’inidoneità della condotta ad incutere timore nel soggettopassivo – e danneggiamento – non avendo l’autovettura subito un deterioramento tale daridurne la funzionalità e mancando la prova della riconducibilità dell’azione al Federici –, nonè formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché la difesa, reiterandoprofili di censura già prospettati e motivatamente respinti in appello (si vedano le pagg. 3-4 làdove la Corte evidenzia, in primis, l’idoneità della condotta del Federici ad ingenerare nellavittima un timore tale da turbarne o diminuirne la libertà psichica, in secundis, la sussistenzadi un deterioramento della cosa, rilevante ai sensi dell’art. 635 cod. pen.), finisce percontestare la decisione circa il giudizio di responsabilità, ritenendola errata in virtù delrisultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito e sollecitando così una rivalutazionedelle emergenze, sottratta al sindacato di questa Corte;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dilegge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen. ed in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonè consentito poiché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dallaCorte di appello con corretti argomenti giuridici, con i quali la difesa non si confronta (si vedapag. 4 dell’impugnata sentenza, ove la Corte oltre a motivare il mancato riconoscimento delbeneficio ex art. 131-bis cod. pen., dà congruamente atto delle ragioni per cui la pena inflittadebba considerarsi adeguata rispetto ai fatti ed alla personalità dell’imputato);che il giudizio sulla pena è stato congruamente argomentato in considerazione dellemodalità di fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per ilsindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e aicanoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA MINUTILLO TURTUR LUCIANO IMPERIALI