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Ordinanza — n. 16847/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing due to non-manifestly illogical factual evaluation under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16847/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court's sentencing assessment was not manifestly illogical. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the conviction of 299 drug doses and the defendant's negative personality justified the penalty below the average range. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the first instance court's factual evaluation is not manifestly illogical, thereby precluding review on grounds of motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing review standard manifestly illogical facts negative personality assessment drug quantity evaluation costs of proceedings penal code art 133 gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

nato a CASARANO il 05/02/1998 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Romano, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità, ha ravvisato la congruità della pena inflitta, peraltro inferiore al medio edittale, valutando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità del fatto in relazione al numero, niente affatto esiguo, di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata, pari a 299, all'intensità del dolo e alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai reati, anche della stessa indole, commessi dal ricorrente sia prima, che dopo la fatto per cui è processo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M