Cassation appeals against settlement sentences are inadmissible as they fall outside statutory review grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible because they were submitted outside the specific grounds permitted by law. The defendants challenged a sentence based on a plea agreement, arguing violations of the penal code, but the court noted that the conditional suspension of the penalty had been explicitly renounced by all parties. Consequently, the appeals were rejected as they did not address the limited exceptions for reviewing settlement sentences, resulting in a fine for the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to a plea agreement are admissible only for specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Domenico Di Filippa, Michael Moscuzza e Veronica Giuca, che, con tre atti distinti ma di contenuto identico, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art 133-bis cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame, e considerando che la sospensione condizionale della pena, come risulta dalla sentenza impugnata, era stata espressamente rinunciata da tutti gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Stefa n t betta ndrea Gen • '