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Ordinanza — n. 16843/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation as generic factual criticism already addressed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced generic factual criticisms already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had found the defendant guilty of drug trafficking based on direct observations of the defendant attempting to hand over cocaine while another person passed money. The court ruled that since the first instance judgment was not manifestly illogical, the appeal lacked merit and resulted in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 cod. proc. pen.: An appeal based solely on generic factual criticism or lack of motivation is inadmissible if the lower court's factual evaluation is not manifestly illogical.

Parole chiave

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lack of motivation generic factual criticism drug trafficking inadmissible appeal manifestly illogical falsificazione di monete riciclaggio internazionale di denaro riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

posto da: SARDANELLI LUCIANO nato a NAPOLI il 02/12/1979 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Luciano Sardanelli, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la destinazione alla spaccio della droga sequestrata alla luce di quanto direttamente percepito dagli operanti, che videro distintamente il Coppola nell'atto di passare al Sardanelli, fermatosi accanto a lui, un fascio di banconote, mentre l'imputato aveva in mano una dose cocaina, che tentava di consegnare all'interlocutore; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MStefano etta ndrea Gentili L kr)