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Ordinanza — n. 16841/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise first ground in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16841/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant failed to contest the first ground of appeal in the lower court, violating procedural rules that bar new arguments in cassation. Consequently, the court rejected the claim for violation of law regarding the Questore's decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Arguments not raised in the appeal are inadmissible in the cassation proceeding, and the appellant must bear costs if no fault is found in the inadmissibility determination.

Parole chiave

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procedural inadmissibility failure to contest appeal cassation procedure legal costs suspension of execution condono delle spese procedurali censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
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Testo completo

MADDALONI il 30/12/1964 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Elena Cioffi, che deduce la violazione di legge per l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, è inammissibile perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello - che la ricorrente non ha contestato -, la relativa doglianza non era stata proposta con l'appello, sicché non può trovare ingresso, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze generiche, è inammissibile, avendo la Corte di appello - con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - ribadito l'insussistenza di situazioni valutabili ex art. 62-bis cod. pen. - peraltro nemmeno allegate dalla ricorrente - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

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